PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Tutela dall'esposizione al cloruro di vinile monomero).

      1. In attuazione di quanto previsto dai titoli I e VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è fatto divieto al datore di lavoro che a qualsiasi titolo produce, impiega o trasporta cloruro di vinile monomero (CVM), di esporre ad esso i lavoratori addetti.
      2. In mancanza di sostanza sostitutiva al CVM la produzione, il trasporto e qualsiasi impiego devono essere a ciclo chiuso.
      3. Non sono ammessi valori limite all'esposizione al CVM.
      4. Il datore di lavoro assicura il monitoraggio permanente dell'ambiente di lavoro e sottopone i lavoratori ad appositi controlli sanitari effettuati con periodicità semestrale.

Art. 2.
(Censimento).

      1. Il Ministro della salute adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito atto di indirizzo alle regioni al fine di far effettuare, entro dodici mesi, un censimento dei siti di produzione, di stoccaggio e di deposito di residui, nei quali vi è presenza di CVM, in conformità a quanto stabilito per l'amianto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Benefìci previdenziali).

      1. I benefìci previdenziali previsti dal comma 8 dell'articolo 13 della legge 27

 

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marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2006, ai lavoratori esposti, indipendentemente dagli anni di esposizione, al ciclo del CVM.
      2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, individua con proprio decreto le attività lavorative e le categorie di lavoratori a favore delle quali trovano applicazione i benefìci di cui al comma 1.
      3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale di cui al comma 1 devono essere presentate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.

Art. 4.
(Sorveglianza sanitaria).

      1. Al fine di garantire un costante monitoraggio sanitario dei lavoratori esposti ai rischi connessi alle lavorazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, la sorveglianza sanitaria prevista dal capo IV del titolo I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è estesa, su base volontaria, ai medesimi lavoratori anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
      2. Le attività di sorveglianza sanitaria specifica per i lavoratori di cui al comma 1 sono svolte periodicamente e a titolo gratuito dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Con il decreto di cui al comma 2, sono altresì individuate idonee forme di informazione e di sensibilizzazione a favore dei soggetti già esposti alle lavorazioni

 

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di cui alla presente legge, al fine del loro coinvolgimento nella attività di sorveglianza sanitaria specifica prevista al medesimo comma 2.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stimato in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.